La patente a crediti in edilizia è un sistema che mira a garantire la sicurezza nei cantieri e la qualificazione professionale dei lavoratori.

Introdotta per promuovere la formazione continua e il rispetto delle norme di sicurezza, assegna a ogni lavoratore un punteggio basato sulla partecipazione a corsi di aggiornamento e sul comportamento in cantiere.

La perdita di crediti può avvenire a seguito di infrazioni o incidenti, mentre la partecipazione a programmi formativi consente di recuperarli.
Questo meccanismo incentiva la crescita professionale e la prevenzione dei rischi, contribuendo a ridurre infortuni e a migliorare la qualità del lavoro nel settore.

Normativa

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/2024 del 20 settembre 2024, il decreto 8 settembre 2024, n. 132 che disciplina le modalità per l’ottenimento della patente a crediti per i soggetti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Rimandando al testo del decreto per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della stessa, l’attribuzione dei crediti iniziali e ulteriori, la sospensione dell’incremento dei crediti, le modalità di recupero dei crediti decurtati, si segnala che l’entrata in vigore del decreto attuativo della disciplina della patente è prevista per il prossimo 1° ottobre.

La circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riporta le prime indicazioni operative inerenti la disciplina della patente a crediti.

La circolare precisa che i soggetti tenuti al possesso della patente sono, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, ad esclusione, come detto in precedenza dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Si evidenzia che la circolare prevede, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare stessa, la possibilità di presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data (https://servizi.ispettorato.gov.it/)

Questo meccanismo incentiva la crescita professionale e la prevenzione dei rischi, contribuendo a ridurre infortuni e a migliorare la qualità del lavoro nel settore.

Il suddetto portale sarà operativo dal 1° ottobre prossimo.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Si evidenzia che, al momento, non vi sono indicazioni operative per quanto attiene alle disposizioni che impattano specificamente sul sistema Scuole edili/Enti unificati e cioè le modalità di recupero dei crediti decurtati e l’attribuzione di ulteriori crediti per:

  • asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza;
  • investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri;
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale;
  • attività̀ di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo.

La circolare evidenzia, infatti, che la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet dell’Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Lo stesso dicasi per le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Vi terremo costantemente aggiornati circa l’evolversi della disciplina.

Consulta e scarica qui di seguito la normativa vigente.